DIRETTIVE SUL PRATICANTATO
CIRCOLARE 4 LUGLIO 2012 - DURATA DEL TIROCINIO (da leggere con attenzione)
LEGGE 7 MARZO 1985 N. 75 - ARTICOLO 2
Modalità per l’iscrizione e lo svolgimento del praticantato, nonchè per la tenuta dei relativi registri
(delibera C.N. del 05.04.2002)
TITOLO I - NORME GENERALI
CAPO 1° • AMBITO DI APPLICAZIONE PER LA PRATICA BIENNALE O ATTIVITA’ EQUIPOLLENTI
Art. 1 - Iscrizione nel Registro dei praticanti
Ciascun Consiglio di Collegio provvede alla tenuta di un Registro dei praticanti nel quale vengono iscritti coloro che, muniti di diploma di geometra o di scuola secondaria superiore di area tecnica e tecnologica, con l’osservanza delle norme di cui agli articoli che seguono, intraprendono il percorso formativo necessario al conseguimento dei requisiti per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra.
Vengono altresì iscritti coloro i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, frequentano corsi di laurea di 1° livello nelle classi 4, 7 e 8, nonché coloro i quali frequentano i corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all’art. 55 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.
Nel registro deve essere indicato:
- il cognome e il nome,
- il luogo e la data di nascita,
- il codice fiscale,
- il luogo di residenza del praticante,
- il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’Istituto scolastico presso il quale è stato conseguito e l’anno di conseguimento,
- il cognome, nome e domicilio professionale del dante pratica – geometra, ingegnere civile (una delle seguenti branche: edile, geotecnica, idraulica, strutture, trasporti), architetto, iscritti ai rispettivi Albi professionali da almeno cinque anni – presso il quale è svolto il periodo di pratica,
- la data di iscrizione nel Registro.
Il Registro dei praticanti è conservato presso il Consiglio del Collegio ed è numerato e vidimato in ogni foglio dal Presidente dello stesso.
Sulla matrice del Registro è riportata ogni notizia riguardante lo svolgimento del periodo di praticantato.
Art. 2 - Requisiti della domanda di iscrizione
La domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti, redatta nelle forme previste dalla legge, è rivolta al Presidente del Collegio dei Geometri nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza anagrafica, ovvero in una delle circoscrizioni previste dal successivo art. 7.
La domanda deve essere redatta in carta semplice, ed il richiedente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare:
a) la propria residenza anagrafica;
b) il codice fiscale;
c) il luogo e la data di nascita;
d) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’Istituto scolastico presso il quale è stato conseguito e l’anno di conseguimento. Il cittadino comunitario che sia in possesso di titoli rilasciati da un paese membro della Comunità Europea può chiedere l’iscrizione al registro dei praticanti previo riconoscimento del proprio titolo, ottenuto dai competenti Uffici Scolastici Regionali. Il cittadino di stato non appartenente alla Comunità Europea che abbia conseguito il titolo di studio all’estero, deve documentare l’equipollenza del medesimo a quello prescritto per l’iscrizione secondo quanto previsto dall’art. 48 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 nonché dall’art. 387 del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con D.Lgs. 16.04.1994, n. 297;
e) la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
f) di non aver riportato condanne penali e di avere il pieno godimento dei diritti civili;
g) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o il possesso di regolare permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 286/98 e D.P.R. n. 394/1999.
I controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere che precedono devono essere effettuati dai Collegi ai sensi del citato D.P.R. n. 403/98. Resta salva la facoltà del richiedente di produrre i certificati.
La domanda deve essere inoltre corredata della seguente documentazione:
- dichiarazione del professionista, rivolta al Presidente del Collegio dei Geometri, di ammissione del richiedente all’esercizio della pratica e di assunzione di responsabilità professionale nei confronti del praticante, sia sotto il profilo deontologico che tecnico professionale.
- dichiarazione del richiedente e del professionista attestante la conoscenza delle presenti norme.
Ciascun aspirante può essere iscritto nel Registro dei praticanti di un solo Collegio.
Art. 3 - Verifica dei requisiti delle domande di iscrizione.
Ricorso avverso la mancata iscrizione
Il Consiglio del Collegio, verificato il possesso dei requisiti ai sensi del precedente art. 2, delibera, in tempi brevi, l’iscrizione del richiedente nel Registro dei praticanti con la data di decorrenza corrispondente a quella della domanda assunta al protocollo.
Il Consiglio, qualora riscontri la carenza dei requisiti, rigetta la domanda, dandone immediata comunicazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sia al richiedente che al professionista dante pratica.
Avverso le deliberazioni del Consiglio del Collegio, il richiedente può presentare ricorso, nei 30 giorni successivi alla comunicazione, al Consiglio Nazionale dei Geometri. Si osservano in quanto applicabili, le norme che disciplinano i ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale relativi alla iscrizione all’Albo dei geometri.
Art. 4 - Trasferimento di residenza del praticante
In caso di trasferimento di residenza anagrafica, il praticante deve chiedere di essere iscritto nel Registro del Collegio nella cui circoscrizione territoriale si è trasferito, fatti salvi i casi in cui ricorrono le condizioni del successivo art. 7, che non richiedono la necessità di trasferire l’iscrizione nel Registro dei Praticanti.
La domanda, rivolta al Presidente del Collegio al quale si chiede il trasferimento, deve contenere la dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza con onere di controllo a carico del medesimo Collegio di destinazione. Il Presidente del Collegio di provenienza provvederà, a richiesta, a trasmettere al Collegio di destinazione il fascicolo personale del praticante.
Nel caso di accoglimento della domanda, il praticante è iscritto con decorrenza dalla prima iscrizione, previo riscontro del possesso di tutti i requisiti.
Alle domande di trasferimento di cui al presente articolo si applicano, nel caso di ricorso, le disposizioni di cui al precedente art. 3.
Art. 5 - Cancellazione dal Registro dei praticanti
Il Consiglio del Collegio dispone, con deliberazione motivata, la cancellazione del praticante dal Registro o può annullare eventuali periodi di pratica, qualora sia accertato il venir meno di uno dei requisiti richiesti dalle presenti Direttive per lo svolgimento del periodo di praticantato.
La deliberazione deve essere comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, sia al praticante che al professionista.
Avverso le delibere di cancellazione di cui al presente articolo si applicano, nel caso di ricorso, le disposizioni di cui al precedente art. 3.
Art. 6 - Tassa di iscrizione
Ciascun Consiglio di Collegio determina – ai sensi dell’art. 7, 2° comma del D.Lgs.lgt. 23.11.1944, n. 382 – l’ammontare della tassa per l’iscrizione nel Registro dei praticanti.
Art. 7 - Circoscrizione territoriale
Il periodo di pratica è svolto presso lo studio di un professionista iscritto all’albo del rispettivo Ordine o Collegio Professionale, nella cui circoscrizione territoriale ha la residenza anagrafica il praticante ovvero nelle circoscrizioni confinanti.
Coloro i quali frequentano corsi di laurea di 1° livello nonché i corsi I.F.T.S., di cui all’art. 55 del D.P.R. n. 328/2001, devono iscriversi nel Registro dei Praticanti del Collegio nella cui circoscrizione hanno la residenza.
Art. 8 - Certificazione di ammissione all’esame
Al compimento dei periodi di pratica di cui ai successivi articoli 9 e 10, previa delibera del Consiglio, e previa verifica del libretto del tirocinio di cui al successivo art. 11, il Presidente del Collegio dei Geometri territorialmente competente, rilascia, su richiesta dell’interessato, la relativa certificazione.
TITOLO II DISCIPLINA PER L’ACCESSO ALL’ESAME DI STATO
CAPO 1° • REQUISITI DI CUI ALLA LEGGE N. 75/1985
Art. 9 - Requisiti
L’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra, previa iscrizione al Registro dei Praticanti viene riconosciuto secondo i percorsi formativi così articolati:
a) al compimento di un biennio di pratica presso lo studio professionale di un geometra, ovvero un ingegnere civile o un architetto, iscritto nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio;
b) allo svolgimento, per almeno cinque anni, di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale;
Inoltre sono ammessi all’esame di Stato coloro i quali, in possesso del diploma di geometra abbiano:
c) sostenuto esami di corsi di laurea o conseguito lauree presso le facoltà di ingegneria, architettura e scienze matematiche fisiche e naturali, coerenti con le attività professionali del geometra che verranno valutati dal Consiglio Nazionale sulla base della documentazione prodotta tramite il Collegio provinciale;
d) frequentato corsi specialistici la cui individuazione e valutazione viene disciplinata dal successivo art. 18.
Il riconoscimento dei predetti corsi specialistici concorre al compimento del previsto periodo di pratica di 24 mesi.
CAPO 2° • REQUISITI DI CUI AL D.P.R. n. 328/2001
Art. 10 - Requisiti
L’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra, previa iscrizione al Registro dei Praticanti viene riconosciuto secondo i percorsi formativi così articolati:
a) conseguimento di laurea triennale di 1° livello, comprensiva di tirocinio di 6 mesi, nelle classi 4, 7 e 8 (artt. 6 e 55, D.P.R. n. 328/2001);
b) previo possesso del diploma di geometra, frequenza con esito positivo di corsi di istruzione e formazione tecnica superiore della durata di 4 semestri comprensivi di tirocinio non inferiore a 6 mesi coerenti con le attività professionali del geometra (artt. 6 e 55, D.P.R. n. 328/2001).
c) conseguimento di diploma universitario triennale in edilizia, ingegneria delle infrastrutture, sistemi informativi territoriali, (D.P.R. 328/2001 art. 8 comma 3, tab. A - geometra).
TITOLO III PRATICANTATO PRESSO STUDI PROFESSIONALI
CAPO 1° • NORME ORGANIZZATIVE
Art. 11 - Modalità di svolgimento del periodo di praticantato
Il periodo di praticantato presso studi professionali deve essere effettivo e continuativo.
Il professionista presso cui viene svolta la pratica, ha anche il dovere di impartire al praticante le nozioni tecniche e deontologiche che stanno a fondamento della professione.
Al fine di garantire l’ottimale svolgimento del periodo di pratica ciascun professionista non potrà accogliere nel proprio studio, contemporaneamente, più di due praticanti.
In caso di studio associato i praticanti da poter accogliere sono in relazione al numero dei professionisti associati, in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, 2° comma (es.: tre prof. associati max sei praticanti).
Gli iscritti nel Registro debbono tenere apposito libretto rilasciato e predisposto secondo il modello allegato alle presenti direttive, numerato e precedentemente vistato dal Presidente del Consiglio del Collegio, o da un suo delegato, nel quale debbono annotare:
a) gli atti più rilevanti alla cui predisposizione e redazione abbiano partecipato, con l’indicazione del loro oggetto;
b) le questioni professionali di maggiore interesse alla cui trattazione abbiano assistito e collaborato.
Le annotazioni di cui sopra devono essere eseguite senza indicazioni nominative dei soggetti e dei clienti per i quali sono state svolte le attività di cui al comma precedente e comunque nel rispetto del principio di riservatezza.
Il libretto del tirocinio deve essere esibito, a cura del praticante, alla segreteria del Consiglio del Collegio, al termine del praticantato, con l’annotazione del professionista, presso il cui studio il tirocinio è stato effettuato, attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute.
Il Consiglio del Collegio ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto.
La pratica è incompatibile con rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno.
Essa è compatibile con il rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale, purché questo non ne pregiudichi i caratteri di effettività e continuità di cui al comma 1.
Art. 12 - Mutamento dello studio professionale
Qualora – per qualsiasi causa – dovesse mutare lo studio professionale dove ha avuto inizio la pratica, il praticante deve darne comunicazione scritta entro 60 giorni, al Presidente del Collegio, ove è iscritto il tirocinante, salvo i casi previsti dal precedente art. 4.
Tale comunicazione deve essere corredata:
a) della attestazione del professionista dalla quale risulti la cessazione della pratica professionale;
b) della attestazione del professionista dalla quale risulti la data della ripresa della pratica.
L’intervallo tra la data di cessazione e quella di prosecuzione della pratica non deve essere superiore a due mesi, salvo che le interruzioni non siano state determinate da servizio di leva o sostitutivo, malattia, gravi motivi o circostanze eccezionali, gravidanza, puerperio.
Art. 13 - Interruzione del periodo di pratica
Il professionista presso cui il praticante svolge il tirocinio e il praticante medesimo, disgiuntamente, devono dare tempestiva comunicazione al Presidente del Collegio di qualunque interruzione della pratica di durata superiore a due mesi, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il praticante che intenda proseguire la pratica, deve fornire al Presidente del Collegio idonea giustificazione dell’interruzione entro i 30 giorni successivi all’invio della predetta raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di mancanza o di inidoneità delle giustificazioni da parte del praticante, entro i termini di cui al comma precedente, il Consiglio del Collegio dispone l’immediata cancellazione dell’interessato dal Registro dei praticanti, dandogliene comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Avverso tale deliberazione, il praticante cancellato dal Registro può presentare ricorso, nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, al Consiglio Nazionale dei Geometri.
Art. 14 - Sospensione del periodo di pratica a causa di malattia, gravi motivi o circostanze eccezionali
In caso di malattia, di comprovati gravi motivi o di circostanze eccezionali che, comunque, non abbiano comportato una interruzione superiore ad un anno, il Consiglio del Collegio si pronunzia, con deliberazione motivata, sulla ammissione dell’interessato alla prosecuzione della pratica effettivamente svolta prima dell’interruzione, ai fini del completamento del biennio di praticantato.
Art. 15 - Sospensione del periodo di pratica per chiamata alle armi ovvero servizio civile sostitutivo
Il praticante deve sospendere la pratica durante il servizio di leva obbligatorio. Sono parificati al servizio di leva i servizi considerati dalla legge sostitutivi dello stesso.
Il praticante, al termine del servizio di leva ha diritto a richiedere, con documentata istanza, il ricongiungimento della pratica antecedente alla chiamata alle armi ovvero servizio civile, purché questa venga ripresa, presso lo stesso o altro professionista, entro sei mesi dalla cessazione del servizio militare o del servizio civile e ciò risulti da apposita dichiarazione del professionista.
Ai fini del raggiungimento del periodo di tirocinio previsto dalla legge 7.3.1985 n. 75, durante i suddetti servizi obbligatori, non sono riconosciuti i periodi svolti presso strutture militari o enti pubblici, anche se inerenti ad attività di natura tecnico-professionale.
Art. 16 - Sospensione del periodo di pratica per gravidanza e puerperio
Al caso di sospensione della pratica dovuta a gravidanza e puerperio, si applica la disciplina prevista dall’art. 15 in materia di ricongiungimento dei periodi di pratica.
Le sospensioni della pratica per gravidanza e puerperio sono altresì disciplinate dalle disposizioni della legge 30.12.1971 n. 1204 e successive modifiche e integrazioni, in quanto applicabili.
Art. 17 - Regolare svolgimento della pratica
Il Presidente del Collegio, o suo delegato, vigila sul regolare svolgimento della pratica professionale, al fine di verificare che la stessa venga svolta in maniera effettiva e continuativa nel rispetto delle finalità indicate nella L. n. 75/85, nonché nelle presenti Direttive. Nel caso in cui, da eventuali verifiche che il Presidente ritenesse di effettuare o far effettuare da un suo delegato, emergessero delle gravi irregolarità o dichiarazioni mendaci, viene disposta l’apertura di procedimento disciplinare a carico del praticante e del professionista geometra ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 12 del R.D. 11.02.1929, n. 274.
Nel caso di pratica svolta presso ingegnere civile o architetto, la predetta circostanza viene segnalata – a cura del Consiglio del Collegio dei Geometri – all’Ordine di appartenenza del professionista.
CAPO 2° ATTIVITA’ EQUIPOLLENTI AL PERIODO DI PRATICA
Art. 18 - Esperienze formative
Durante il periodo di pratica possono essere svolti eventuali corsi di istruzione e formazione integrata superiore o altri corsi, organizzati da collegi, enti di formazione, regioni, scuole, enti pubblici etc., con tempi di realizzazione diversi da quelli previsti dall’art.10 punto b.
Il riconoscimento dei corsi predetti avviene sulla base dei seguenti criteri:
- coerenti con l’attività professionale del geometra,
- professionalizzanti,
- di durata compresa fra le 120 ore e le 600 ore con riconoscimento massimo di sei mesi,
- che contengano le seguenti aree modulari obbligatorie:
- edilizia
– costruzioni;
- topografia e catasto;
- estimo;
- ordinamento professionale;
- elementi di diritto civile e legislazione.
Art. 19 - Periodi di pratica presso Uffici Tecnici della P.A. o professionisti dell’Unione Europea
I Collegi Provinciali possono stipulare apposite convenzioni con gli Uffici del Territorio e Demanio e con gli Uffici Tecnici dei Comuni e degli altri Enti locali al fine di consentire ai praticanti la frequenza per un periodo massimo di sei mesi per l’apprendimento delle procedure relative ai settori di attività professionale.
Tali convenzioni sono stipulate in base allo schema-tipo elaborato dal Consiglio Nazionale.
Nell’ambito di tali convenzioni deve essere altresì previsto l’obbligo assicurativo dei praticanti.
E’ consentito lo svolgimento della pratica, per un periodo massimo di sei mesi, svolto presso professionisti appartenenti all’Unione Europea i quali esercitino attività professionali attinenti la professione di geometra.
Tutti i predetti periodi devono essere debitamente documentati al fine di essere riconosciuti validi per la formazione del biennio di pratica previsto dall’art. 2 della Legge 75/85.
TITOLO IV SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TECNICA SUBORDINATA
Art. 20 - Modalità
Lo svolgimento del quinquennio di attività tecnica subordinata, alternativo al biennio di praticantato professionale, previsto dall’art. 2 della L. 7 marzo 1985 n. 75, deve essere comprovato mediante dichiarazione del datore o dei datori di lavoro presso i quali l’attività tecnica subordinata è stata svolta o mediante esibizione del libretto di lavoro, attestante la qualifica ricoperta dal praticante dipendente, nonché con altro idoneo mezzo di prova.
La dichiarazione deve contenere l’indicazione esatta del periodo durante il quale l’attività è stata svolta e la dettagliata descrizione della stessa, in modo da comprovare la effettività e la continuità dell’affidamento all’interessato di funzioni tecniche rientranti nelle materie di attinenza e nelle caratteristiche della professione di geometra.
L’attività stessa deve essere riconosciuta dal Consiglio del Collegio idonea ai fini della pratica quinquennale di cui all’art. 2, secondo comma, della L. 7.3.1985 n. 75, sulla base di quanto previsto nel comma precedente, valutando, inoltre, la natura dell’attività svolta dal datore di lavoro e dell’oggetto del contratto di assunzione.
Qualora l’attività tecnica venga svolta presso distinti datori di lavoro, se ne terrà conto ai fini del raggiungimento del periodo quinquennale sempre che tra le prestazioni di lavoro, di cui s’intende sommare la durata, non intercorra un intervallo superiore a sei mesi. L’intervallo può però essere superiore a sei mesi qualora esso dipenda dai casi previsti dagli artt. 14, 15, 16. L’attività può essere ripresa entro sei mesi dalla cessazione dei motivi che hanno determinato la sospensione.
Delle prestazioni di lavoro di durata inferiore ad un mese non si terrà conto se non ai fini della sospensione dell’intervallo di cui al comma precedente.
Non è considerata attività tecnica subordinata quella svolta dal geometra nell’impresa di cui egli stesso è titolare, socio o amministratore.
E’ consentito lo svolgimento di periodi misti di pratica biennale e di attività tecnica subordinata purchè fra i vari periodi non ci siano interruzioni superiori a sei mesi.
La valutazione viene effettuata in ragione del tempo di svolgimento dei singoli periodi.
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21 - Abrogazione
Sono espressamente abrogate tutte le Direttive emanate dal Consiglio Nazionale antecedenti alle presenti, approvate con delibera del 5 aprile 2002.
Art. 22 - Validità precedenti periodi
I periodi di praticantato svolti fino alla data di entrata in vigore delle presenti Direttive conservano efficacia e sono quindi computabili ai fini del compimento del biennio di pratica.
A cura dei Consigli dei Collegi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore, le presenti Direttive verranno comunicate ai praticanti iscritti nel Registro.
Sono assoggettati alle norme di cui alle presenti direttive anche coloro i quali hanno conseguito il Diploma di Geometra prima dell’entrata in vigore della riforma dell’esame di Stato di cui al d.l. 15.2.1969, n. 9 (convertito con modificazioni nella L. 5.4.1969, n. 119) nonché coloro i quali, avendo superato l’esame – colloquio prima dell’entrata in vigore della L. 7.3.1985, n. 75, non abbiano, tuttavia, provveduto ad iscriversi all’Albo professionale.